Profili Professionali

Per orientarsi tra i diversi professionisti dell’area psicologica è importante distinguere le figure previste dalla normativa vigente, nonché i rispettivi percorsi formativi e ambiti di competenza

Dottore in tecniche psicologiche

Il dottore in tecniche psicologiche è iscritto all’Albo B, istituito dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e disciplinato anche dal D.L. 9 maggio 2003, n. 105 (art. 3).

Per esercitare la professione di dottore in tecniche psicologiche è necessario:

  • aver conseguito la laurea triennale;
  • aver svolto un tirocinio professionalizzante;
  • aver sostenuto l’apposito esame di stato ed essere iscritti alla sezione B dell’Albo in uno dei seguenti settori “Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” o “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”.

Attività professionali

Ai sensi dell’art. 3, D.L. 105/2003, le attività professionali che i dottori in tecniche psicologiche possono svolgere sono le seguenti:

Per il settore “Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

  1. realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
  2. applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
  3. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
  4. esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
  5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

Per il settore “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”:

  1. partecipazione all’equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
  2. attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
  3. collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
  4. collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
  5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneita’ psicologica a specifici compiti e condizioni;
  6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

Psicologo

Lo psicologo è un professionista sanitario iscritto all’Albo degli Psicologi – Sezione A, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Per esercitare la professione di psicologo è necessario:

  • Laurea triennale (L-24)
  • Laurea magistrale (LM-51) abilitante
  • Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)
  • Prova Pratica Valutativa (PPV)
  • Iscrizione all’Albo A

Attività professionali

(Art. 1, Legge 56/1989)

“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”

Lo Psicologo, infatti, opera efficacemente nel mondo della sanità, della salute pubblica, della scuola, del lavoro, nelle organizzazioni militari, di protezione civile e sportive, nelle comunità e nei gruppi organizzati quale promotore e facilitatore di benessere attraverso l’analisi, la progettazione e la realizzazione di attività o servizi e della formazione del personale.

Le attività dello Psicologo nel nostro Paese possono essere distribuite in numerose aree professionali/disciplinari, tra cui:

  • Psicologia CLINICA
  • Psicologia DI COMUNITA’
  • Psicologia DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
  • Psicologia DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
  • Psicologia DELLO SVILUPPO, DELL’EDUCAZIONE E SCOLASTICA
  • Psicologia GIURIDICA
  • Psicologia PENITENZIARIA
  • NEUROPSICOLOGIA
  • Psicologia MILITARE
  • Psicologia DELL’EMERGENZA
  • Psicologia DELLO SPORT
  • Psicologia DEL TURISMO
  • Psicologia DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE

Psicoterapeuta

Lo psicoterapeuta è uno psicologo (o medico) che ha conseguito una specifica formazione specialistica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/1989.

Per esercitare la professione di psicoterapeuta è necessario:

  • Laurea in Psicologia o Medicina
  • Iscrizione all’Albo professionale
  • Scuola di specializzazione in psicoterapia (almeno 4 anni) riconosciuta;
  • Annotazione come psicoterapeuta presso l’Ordine regionale degli Psicologi di appartenenza (obbligatoria per esercitare legalmente la professione di psicoterapeuta e per la pubblicità del titolo. Non crea un nuovo albo, ma aggiorna quello esistente.)

Attività professionali

(Art. 3, Legge 56/1989)

“L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.”

La formazione in psicoterapia consente l’acquisizione di metodologie specifiche per il trattamento delle patologie in ambito psicologico: negli anni sono stati sviluppati al riguardo diversi orientamenti teorici e di intervento che utilizzano strumenti di cura in parte differenziati per affrontare i diversi disturbi nella loro specificità.

È sempre possibile verificare l’iscrizione all’Albo per accertare la qualifica del professionista.