La professione di psicologo in Italia è disciplinata dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56, che ne definisce ambiti, competenze e requisiti di accesso, ed è regolata dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che stabilisce i principi etici e le norme di comportamento a tutela della persona, della comunità e della professione.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 56/1989:
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità…”
Rientrano altresì tra le attività dello psicologo:
- la ricerca scientifica,
- la sperimentazione,
- la didattica in ambito psicologico.
Con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, la professione di psicologo è stata formalmente ricompresa tra le professioni sanitarie, rafforzandone il ruolo nella tutela della salute e del benessere della persona.
Inoltre, tutti i professionisti sanitari hanno l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
La Commissione nazionale per la Formazione Continua per le Professioni della Salute (CNFC) con delibera del 10 giugno 2020 ha stabilito che tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.
Questo impianto normativo rappresenta per il cittadino una garanzia di qualità, sicurezza e trasparenza, in quanto ne definisce:
- percorsi formativi e aggiornamento costante,
- competenze professionali,
- responsabilità etiche e disciplinari.
